Nesso di causalità
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Il nesso di causalità è la relazione che lega in senso naturalistico un atto (od un fatto) e l'evento che vi discende. La radice latina "evenior"(eventum) indica, messa in relazione con "ago"(actum) la diversa prospettiva dinamica dalla quale si osserva un dato fenomeno.
Da un lato la prospettiva di chi agisce, dall'altro la prospettiva dell'osservatore cui perviene il risultato dell'azione. Nella dinamica descritta, la sintesi delle due prospettive si chiama nesso (da nectere, legare), ed altro non è che la forza naturalistica che causa l'evento.
Il c.d. nesso di causalità è il rapporto fra le due prospettive, studiato al fine di ricavare la riconducibilità di un dato evento all'atto o al fatto presupposto.
Ciò che presuppone l'evento, dunque è un fatto ovvero un atto.
Nel caso si tratti di un atto, questo può prendere le forme di una data condotta umana e il prodotto di quella condotta, viene giuridicamente individuato come evento.
Nel caso si tratti di un fatto, ebbene questo viene considerato perlopiù irrilevante per il diritto penale.
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[modifica] La causalità della condotta umana
Lo studio della causalità della condotta, per il diritto, come anticipato, non sorge dalla necessità di determinare categorie astratte di cause e conseguenze, o se nell'ordine che si intende dare alla società debba prevalere un concetto indeterministico di causalità oppure viceversa, deterministico.
Il problema nasce per determinare cosa sia la <<causa>> giuridica di un evento ben determinato e le soluzioni che vengono offerte sono studiate al fine di evitare i risultati aberranti cui si può pervenire.
In altre parole, lo scopo dello studio della causalità è quello di individuare dei correttivi che evitino la responsabilità per fatti che non cadono sotto il dominio dell'uomo, che come universalmente noto, non controlla che qualcuna delle condizioni che, solo pluralmente, sono in grado di causare l'evento.
[modifica] La storia della causalità
Vanno cennate, quali teorie abbandonate:
- la teoria della causa prossima,
che individua la causa nell'ultima condizione che completando la serie degli antecedenti causali, determina senz'altro il risultato.
- la teoria della causa efficiente
che separando gli antecedenti causali, ravvisa nella causa la forza che produce l'effetto, condizione ciò che permette alla causa di operare, occasione una semplice circostanza che invita all'azione.
- la teoria dell'equivalenza
in base alla quale non vi sono elementi distintivi di tipo efficiente, potendo la condizione essere rappresentata dal mero fenomeno naturale
- la teoria dell'univocità dell'azione
sviluppata per reperire elementi di distinzione fra gli elementi causali sulla base dell'univocità dell'azione, che dev'essere oggettivamente diretta ad un determinato evento.
[modifica] Le diverse teorie della causalità in diritto penale
Quattro sono le teorie principali che hanno affrontato e continuano ad affrontare il problema:
- La teoria della causalità naturale o teoria della condicio sine qua non, secondo la quale basta per la causalità nel reato una qualsiasi azione che abbia posto in essere un antecedente indispensabile per la realizzazione dell'evento. Questa teoria è stata considerata eccessivamente severa e aberrante in alcune applicazioni pratiche da molti giuristi.
Correttivi sono stati stiudiati nella:
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- teoria della causalità adeguata, nata in Germania, secondo la quale la casualità nasce con un evento adeguato, ovvero con un'azione idonea a generarlo, escludendo gli effetti improbabili. La citica offerta a questa teoria è l'inidoneità dell'accertamento caso per caso della straordinarietà o meno dell'azione che ha causato l'evento, troppo blanda per l'imputato e troppo discrezionale per il giudice.
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- La teoria della causalità umana che propone una lettura della causalità condizionalistica secondo un adeguamento che tiene in debito conto le variabili che sfuggono all'uomo. Questa lettura, creazione del giurista Francesco Antolisei, spiega la sua efficacia migliorativa della tenue causalità adeguata quando restituisce alla punibilità gli effetti atipici della condotta umana, escludendo gli eventi eccezionali.
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- Al di fuori del dominium umano sta il fatto eccezionale, che si verifica in casi rarissimi.
- Pertanto per aver causato un evento a lui imputabile, un soggetto deve aver in positivo posto in essere una condizione dell'evento che non si sarebbe altrimenti verificata, e in negativo ciò che ha causato non deve essere in concorso con fattori eccezionali.
- Tale teoria è però accusata di presentare i medesimi limiti della causalità naturale e di operare una contaminazione fra elemento oggettivo e soggettivo, dal momento che la punibilità dipende da un'ambigua prevedibilità o dominabilità dell'evento.
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- da ultimo, la teoria della imputazione oggettiva dell'evento, di derivazione oltralpina,
e infine la teoria della
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- causalità scientifica, definita quale causalità "vera", fondata sullo studio scientifico del fenomeno.
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- In altre parole il nesso di causa va indagato secondo un'"analisi controfattuale" che riveli se in mancanza della condotta l'evento non si sarebbe verificato.
- Tale analisi deve condurre ad un'"alta probabilità logica ed una credibilità razionale", scientifica del fatto.
Il diritto positivo italiano ha recepito , agli art.40 e 41 del Codice Penale, gran parte della teoria della condicio sine qua non, mettendo però una disposizione assai controversa di sbarramento nel secondo comma dell'art.41, ovvero le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Infatti, tale disposizione è in sè contraddittoria (non è dato di ipotizzare "concause da sole sufficienti a causare l'evento"), ove letta accanto all'art. 40 sarebbe superflua, ed ove letta quale limitazione della causalità condizionalistica equivalente è inutile, ingiusta o di nulla applicazione (dovrebbe ipotizzarsi una serie causale parallela a quella efficiente, la quale rimane condicio sine qua non dell'evento). A chiarire tale disposizione, coerentemente con la relazione illustrativa al c.p. è intervenuta dopo anni la Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito come l'evento previsto nel secondo comma sia frutto di fattori concausali sopravvenuti di carattere eccezionale, ovvero imprevedibili e anormali. Questa lettura ricondurrebbe quindi nell'alveo dela comprensibilità logica la previsione detta. Tuttavia non risulta conforme a giusizia il diverso trattamento delle cause sopravvenute rispetto a quelle concomitanti o antecedenti. Per evitare gli effetti aberranti di una siffatta applicazione, sarà necessario applicare l'analogia in bonam partem facendo ricorso a tutti i dati sulla causalità (art.41-45, ivi compreso caso fortuito e forza maggiore).
Importante nel caso dell'omissione il fatto che il nesso causale sussiste solo quando questa sia stata indispensabile per la realizzazione dell'evento, e che il reo non abbia avuto ostacoli nel poter agire. L'art. 40 inoltre, stabilisce che questo impedimento dell'evento deve essere un obbligo giridico sancito dalla legge.
[modifica] Il caso fortuito e la forza maggiore
Studiati anche quali cause di esclusione della colpevolezza o della c.d. suitas dell'evento (ovvero la riconducibilità del fatto al soggetto), caso fortuito e forza maggiore sono elementi giuridici che negano la seriazione causale, per l'evidente incompatibilità fra causalità e casualità.
Essi elementi interpretano la obbiettiva impossibilità od improbabilità del fatto.
Il primo indica quei fattori causali che si presentano come improbabili secondo la miglior scienza ed esperienza, mentre la seconda indica le forze esterne che determinano inevitabilmente il soggetto ad un atto o ad una condotta.
In base alle considerazioni che precedono è evidente che negli stessi casi non sarà rappresentabile alcuna forma di colpevolezza. Nel caso dei reati di mera condotta, come detto sopra, la causalità non entra del tutto a far parte della fattispecie tipica.
[modifica] Azione ed omissione
Mentre il giudizio di sull'esistenza del nesso di causalità è fondato su un sistema di reperimento dei criteri ipotetici (probabilistici, scientifici e sociali) di causazione dell'evento, il giudizio sulla causalità dell'omissione è un giudizio doppiamente ipotetico, rivolto a verificare sulla base di un'analisi che prevede l'utilizzo del doppio meccanismo logico della c.d. eliminazione mentale e della addizione mentale, la effettiva probabilità scientifica del verificarsi dell'evento, e la sua credibilità logica e razionale.
La doppia ipotesi risiede in questo passaggio:
- individuazione delle cause naturali dell'evento (eliminzione)
- sostituzione mentale dell'omissione con l'azione impeditiva (addizione)
tali risultati mentali vanno poi corretti, ritenendo esistente il nesso laddove vi sia un pari grado di probabilità dell'evento, avuto riguardo alle possibili situazioni fattuali (casi) da risolvere e infine con un rigore di accertamento pari a quello utilizzato per la causalità commissiva, non potendosi ritenere suffragato dalle norme di legge un trattamento attenuato della causalità omissiva.
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