Ditta
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La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore e lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio di un attività d'impresa. A norma dell'art. 2563 c.c.il nome prescelto per questo segno distintivo può coincidere con il nome civile dell'imprenditore o può essere liberamente scelto da quest'ultimo. La legge in merito prescrive solo dei principi essenziali che sono quelli di verità e novità. Il concetto di verità varia a seconda che si tratti di ditta originaria o di ditta derivata; - la ditta originaria è quella formata dall'imprenditore che la utilizza e deve contenere il nome ed il congnome di quest'ultimo; - la ditta derivata è quella formata da un dato imprenditore e successivamente trasferita ad altro imprenditore insieme all'azienda. Più consistente è invece il concetto di novità ex art. 2564. Secondo quest'ultimo la ditta non deve essere uguale a quella usata da altro imprenditore e tale da creare confusione per l'oggetto dell'impresa o per il luogo in cui questa è esercitata. Chi ha adottato per primo una data ditta ha il diritto all'uso esclusivo della stessa, chi adotta ditta uguale o simile è costretto ad integrarla o modificarla. Per le imprese commerciali trova applicazione il principio della priorità della trascrizione nel registro delle imprese. La ditta è trasferibile, ma solo insieme all'azienda ex art. 2565 c.c.