Imprenditore
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Viene definito imprenditore (a norma dell'articolo 2082 del Codice Civile - Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I):
-
- chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
In merito alla definizione giuridica di imprenditore alcuni aspetti vanno sottolineati:
- può essere imprenditore sia una persona fisica che una persona giuridica;
- per attività economica si intende ogni attività volta ad utilizzare i fattori produttivi (capitali, lavoro e materie prime) per ottenere un prodotto (bene o servizio): fine dalla produzione;
- i beni e servizi che costituiscono il prodotto dell'impresa sono solo quelli che hanno un valore economico; i beni o servizi eventualmente prodotti dall'attività d'impresa privi di un valore di scambio non costituiscono "prodotto" in senso economico;
- la destinazione al mercato dei consumatori è fondamentale perché si possa parlare di attività imprenditoriale: chi coltiva il proprio terreno per consumarne i frutti o vi costruisce sopra per poi abitarvi non può essere considerato imprenditore dal momento che l'attività imprenditoriale deve essere volta a soddisfare i bisogni altrui: fine dello scambio;
- organizzazione: come contraltare al fatto che sull'imprenditore ricada il rischio d'impresa ovvero il rischio del risultato economico dell'attività intrapresa, l'imprenditore ha il potere di organizzare come meglio crede i fattori produttivi che concorrono all'impresa operando le scelte relative alla conduzione dell'impresa stessa: cosa produrre (o scambiare), come, dove, quando e con quali mezzi;
- professionalità: per professionalità si intende l'"abitualità" all'esercizio dell'impresa; il concetto non va però confuso con quello di continuità (imprenditore è anche chi esercita un'attività solo in un determinato periodo dell'anno, ad esempio un hotel aperto nei mesi invernali) né con quello di esclusività (o prevalenza) dell'attività esercitata dal momento che è imprenditore anche chi esercita tale attività come attività secondaria o delega ad altri la gestione dell'attività: la titolarità dell'impresa può dunque essere disgiunta dall'effettiva partecipazione alla gestione dell'azienda (in capo all'imprenditore rimane, in ogni caso il rischio d'impresa);
- nella norma non si fa accenno allo scopo che l'imprenditore si prefigge con l'attività imprenditoriale: così, sebbene sia lo scopo "normalmente" perseguito nell'attività d'impresa, non è necessario il fine di lucro; un impresa è infatti tale (con riguardo alla norma del Codice Civile) anche se gestita con il criterio dell'economicità (ottenimento dell'uguaglianza tra costi e ricavi) ed, al limite, anche quando si tratti di un impresa "di erogazione" nella quale, cioè, non si badi al rapporto tra costi e ricavi (ad esempio una mensa per poveri).
L'attitudine ad affrontare il rischio è un elemento specifico dell'attività imprenditoriale: l'imprenditore (perlomeno nella piccola impresa) deve spesso mettere in gioco la propria sicurezza economica e finanziaria pur di mettere in pratica la propria idea, profondendo nella realizzazione del progetto imprenditoriale gran parte delle proprie risorse economiche e temporali.
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