Apostasia
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Il termine apostasia può avere diversi significati, il presente articolo tratta l'aspetto legato alla religione.
Il termine apostasia (dal greco απο, apo, "lontano, distaccato", στασις, stasis, "restare") rappresenta la rinuncia formale rispetto alla propria religione e la successiva adesione ad un'altra religione o a ideologie non religiose. In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede. Chi commette apostasia è un apostata, tuttavia sono pochi gli ex credenti che si autodefiniscono apostati, perché generalmente considerano questo termine come dispregiativo; in riferimento alla nuova religione si utilizza il termine convertito o il termine deconvertito per l'adesione a ateismo e agnosticismo, entrambi i termini hanno in sé un significato positivo, il secondo interpreta la perdita della fede in una religione come un aumento della razionalità e del rispetto verso il metodo scientifico.
Molte religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della pietà nel senso che quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne è la conseguenza; spesso l'apostata viene fatto bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del suo precedente gruppo religioso.
Anche al di fuori dell'uso religioso apostata ha significato negativo con sinonimi: fedifrago, infedele, traditore, eretico.
Indice |
[modifica] Diritto internazionale
La Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani riconosce l'abbandono della propria religione come un diritto umano legalmente protetto dal Patto internazione sui diritti civili e politici poiché la libertà di avere o di adottare una religione o credo necessariamente implica la libertà di scegliere e il diritto di modificare il proprio credo o religione corrente con un altro o con un pensiero ateo.
L'articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Malgrado la carta dei diritti umani lo vieti in alcune nazioni l'apostasia è punita, talvolta è prevista anche la pena di morte.
- «Il Comitato osserva che la libertà di avere o adottare una religione o credo implica necessariamente la libertà di scegliere una religione o un credo, incluso il diritto di rimpiazzare la propria attuale religione o credo con un'altra o di adottare una visione atea [...] L'Articolo 18.2 esclude la coercizione che danneggerebbe il diritto di avere o adottare una religione o un credo, incluso l'uso o la minaccia della forza fisica o delle sanzioni penali per costringere i credenti o i non-credenti ad aderire alle loro credenze religiose e congregazioni, ad abiurare la loro religione o credo o a convertirsi.»
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Commento generale Nr. 22., 1993).
[modifica] L'apostasia nelle religioni
[modifica] Ebraismo
Nell'antichità gli israeliti erano continuamente spronati dai profeti inviati da Dio ad uscire dall'apostasia, pena il completo abbandono spirituale ed i danni conseguenti: un esempio lo si trova in Esodo 12:43, ripreso al numero 412 della lista delle 613 mitzvòt di Mosè Maimonide "L'apostata non mangia il pasto di Pesach".
[modifica] Cristianesimo
Nelle sacre scritture viene menzionata una "grande apostasia", ovvero un lungo periodo di allontanamento dell'uomo dai principi primitivi contenuti nel Vangelo e quindi un periodo di buio spirituale, umano e intellettuale, ove mancando la guida divina l'uomo è stato completamente abbandonato a sé stesso ed alla sua sola personale interpretazione delle leggi universali.
[modifica] Islam
Per approfondire, vedi la voce ridda. |
Nell'Islam l'apostasia non è ammessa e la ridda (termine per indicare l'apostasia) comporta l'applicazione di una delle pene-hadd (la parola hadd sta a indicare il "limite, confine" imposto da Allah all'operato umano) previste esplicitamente dal Corano.
Il murtadd (apostata) viene sanzionato con la pena capitale se l'atto non sia avvenuto per sfuggire alla morte o a un pericolo grave per sé o per i propri cari e se sia stato compiuto con la precisa intenzione ( niyya ) di abbandonare la "vera fede".
Al colpevole viene imposto un periodo di riflessione da compiere in stato di reclusione (le scuole giuridiche divergono circa la durata temporale, anche se l'orientamento è portato a concedere 3 giorni al reprobo) dopo la quale o si torna alla primitiva condizione di musulmano o si affronta la pena di morte.
Dalla pena è escluso chiunque si trovi in stato di insanità di mente, anche temporanea, mentre la dottrina prevede un trattamento assai più lieve per la donna, per la quale non si indica in linea di massima un limite temporale per il suo possibile pentimento.
È da ricordare che la famiglia del coniuge dell'apostata ha in pratica il diritto di eseguire per suo conto la pena di morte, a salvaguardia dell'onore familiare così fortemente vilipeso, tanto che (anche in vari Stati islamici contemporanei) non si procede legalmente contro l'esecutore.
[modifica] Voci correlate
[modifica] Altri progetti
- Wiktionary contiene la voce di dizionario «Apostasia»
[modifica] Collegamenti esterni
- (IT) Apostasia (Enciclopedia De Agostini)
- (IT) Occorrenze della parola "apostasia" nella Bibbia
- (IT) Corriere della Sera sul caso Abdul Rahman
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