Causalità
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Il termine causalità definisce il vincolo concettuale tra fenomeni che seguono uno all'altro in quanto uno è evidente causa dell'altro.
[modifica] Nelle scienze naturali
Tale vincolo comporta per lo studioso di scienze naturali una rigorosa necessità di definire inequivocabili relazioni di causa-effetto tra eventi, e fonda la ricerca empirica mediante osservazione che realizza il metodo sperimentale inventato da Galileo di conoscere la natura alla ricerca dei nessi causali sottostanti ai fenomeni osservati mediante esperimenti. Seguendo il metodo sperimentale - mediante analisi delle cause e degli effetti - è possibile comprendere i meccanismi di funzionamento del mondo, nella misura in cui la realtà dei fenomeni possiede concretezza assoluta e conoscibile nell'ambito delle umane capacità, mentre ciò che rimane sconosciuto dipende solo dai limiti della nostra capacità di interpretare la realtà in termini esclusivamente razionali. Su questi principi deterministi si basano le ricerche e le scoperte nelle Scienze Esatte - Fisica, Biologia, ecc. - a differenza delle Scienze Umane come la Psicologia, la Sociologia, ecc. che - dove mancano evidenti rapporti di causalità lineare tra fenomeni che pure si conseguono - devono avvalersi di strumenti dimostrativi diversi: statistici, dialettici, filosofici. Nell'indagine sperimentale la determinazione di rigorosi nessi causali consente l'interpretazione deterministica per la quale a partire dalla conoscenza dello stato di un sistema e delle sue dinamiche è possibile conoscere premesse e conseguenze e prevedere sviluppi successivi; a tale scopo l'oggetto dello studio deve essere isolato da variabili esterne incontrollate. Al concetto scientifico di causalità si collega il principio di indeterminazione di Heisemberg secondo il quale per livelli crescenti di precisione cresce in modo analogo l'approssimazione sulla conoscenza dello stato del sistema osservato.
[modifica] Nel diritto
La nozione di causalità assume grande rilevanza per il diritto. Infatti il ricorso ai diversi concetti di causalità elaborati nell'ambito delle scienze esatte, delle scienze statistiche e delle scienze sociali e umane, consente di determinare se un evento possa o meno essere considerato riconducibile ad una persona. Molto delicato è il caso in cui occorra determinare se un'omissione possa essere ricondotta allo schema eziologico quale causa di un dato evento. In realtà, dato che raramente un evento può essere ricondotto con certezza al soggetto considerato agente, dal momento che spesso intervengono fattori concausali ulteriori, ovvero vi è un'altissima probabilità dell'esistenza del nesso causale ma non la certezza, il problema della causalità deve essere affrontato in termini più propriamente giuridici. A ben vedere, in effetti, la comprensione delle regole causali naturalistiche non può che ritenersi, ancora oggi, parziale e minimale rispetto all'universo di fenomeni che sfuggono alla comprensione umana nel momento storico. Sicché, le conoscenze scientifiche più assodate non possono che ritenersi parziali e minime ai fini della comprensione dei fenomeni naturalistici. Da questa consapevolezza, profondamente ed intimamente umana, discende il concetto della causalità secondo diritto. Tale concetto giuridico, in realtà, è volto a rendere coerente con le umane possibilità la causalità naturalistica: è in sostanza un correttivo garantistico rivolto a che la scarsa conoscenza e possesso delle nozioni e delle regole che soprassiedono agli eventi naturali possa condurre a risultati giuridicamente aberranti. Particolare attenzione è stata data alla causalità in diritto penale, a cagione della responsabilità personale che il nostro ordinamento prevede (art.27 Cost.), e delle conseguenze che la sanzione penale importa per il soggetto autore del fatto reato. Il problema del c.d.nesso di causalità in diritto penale si pone eminentemente per i reati di danno ovvero che prevedano una condotta produttiva di una lesione di un interesse giuridicamente protetto (es.reati di pericolo), e non per quelli di mera condotta, per i quali non vi è una materialità dell'offesa, se non sul piano puramente giuridico (es.l'ubriachezza ex art.688 c.p.).
Anche il diritto civile fa uso del concetto di causalità e causazione dell'evento, sebbene con un approccio meno rivolto alla comprensione del fenomeno naturalistico dal punto di vista scientifico e, invece, più nettamente giuridico: l'illecito civile possiede qualità dannose di minore impatto materiale. Si può distinguere quindi, a seconda che l'illecito sia contratuale od extracontrattuale, ovvero da contatto sociale.
- secondo l'ampio concetto di imputabilità in diritto civile per quanto riguarda il diritto delle obbligazioni contrattuali (ovvero riferibilità al soggetto del danno da illecito contrattuale) e
- secondo il nesso di causalità per quanto concerne le obbligazioni da illecito extracontrattuale.
A tale scopo possono richiamarsi rispettivamente a titolo esemplificativo i disposti degli artt. 1218 e 2043 c.c..
- secondo la teoria dell'obbligazione da contatto sociale, il nesso fra condotta ed evento, è da ricercarsi secondo un criterio di riconducibilità del fatto illecito all'evento in termini non dissimili da ciò che accade per la responsabilità contrattuale.
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